SPUNTI
PER UNA DISCUSSIONE IN ORDINE ALLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE RELATIVE AL
CASO DI BELLA
Augusta
Tognoni, magistrato
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il diritto alla salute è un diritto
fondamentale riconosciuto dalla Costituzione (art.32).
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Il cittadino ha il diritto di conservare la
salute fisica e psichica.
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Lo Stato, che deve garantire al cittadino
il diritto alla salute, non può tener conto soltanto della componente
organica delle malattie e dell’efficacia organica dei trattamenti, bensì
anche degli aspetti psichici del soggetto.
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L’art.32 della Costituzione deve essere letto
in relazione all’art.13 della Costituzione ("la libertà personale
è inviolabile"). Ciò significa che il malato ha il diritto
di curarsi e di non curarsi; non c’è obbligo di cura. Il malato
ha pure diritto di scegliere la terapia, ha piena libertà di cura;
nessuno può sindacare le sue scelte personali. È libero di
decidere il modo in cui curarsi, nel senso che può optare per una
terapia ufficiale o per una considerata dalla medicina ufficiale "alternativa".
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Libertà di cura significa due cose:
1) spetta al malato decidere a quale cura sottoporsi; 2) nessuno può
sindacare le decisioni del malato.
C’è però un limite, costitutivo
delle scelte dello Stato, nel contemperamento del diritto dell’individuo
e dell’interesse della collettività (si attinge dallo stesso art.32
della Costituzione, che recita testualmente "La Repubblica tutela la salute,
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato
ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge").
Il concetto può essere esplicitato
nel senso che la libertà del singolo è illimitata, se lo
stesso provvede da "solo", ovvero con i suoi mezzi economici, alle cure;
il soggetto però non può imporre le sue scelte allo Stato
, che ha fissato dei principi, delle regole di intervento a difesa del
diritto alla salute del cittadino.
In altre parole il cittadino non ha il
diritto di chiedere allo Stato il pagamento della cura da lui "scelta",
quando questa cura non coincide con la scelta dello Stato.
Scelta che deve rispondere a criteri obiettivi,
approvati dalla comunità scientifica, sottoposti a verifiche secondo
i parametri, le linee guida nazionali e internazionali (regole di Helsinki,
codici deontologici, decreti emanati in materia). In definitiva la "cura
prevista dallo Stato" può non coincidere con la "cura scelta dall’individuo",
sia pure su suggerimento del proprio medico.
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A questo punto si innesta un concetto delicato.
"la piena autonomia del medico nella scelta, nell’applicazione e nella
programmazione dei diversi mezzi di diagnosi e di cura disponibili. E’
principio acquisito che l’autonomia del medico è fondamentale nell’interesse
del malato (cfr. codice deontologico); il medico può infatti anche
rifiutare la sua prestazione se contrasta "con la sua coscienza e con il
suo convincimento clinico".
L’autonomia del medico incontra però
un limite nella disciplina del Servizio Sanitario Nazionale: ciò
significa che egli può esprimere il suo libero convincimento di
cura, il malato può esprimere la sua "scelta", ma le due posizioni
possono trovare ostacolo nel "no" del Servizio Sanitario Nazionale alla
prestazione della cura gratuita.
Per sintetizzare: le scelte concordate tra
curante e malato possono essere l’incontro tra la libertà del malato
di curarsi come vuole e la responsabilità del medico di operare
secondo "scienza e coscienza". Ma il loro accordo non giustifica la gratuita
somministrazione della cura da parte del servizio pubblico.
L’autonomia del medico non significa che
egli ha illimitata libertà di prescrizione a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, a carico della collettività.
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Detta impostazione presuppone che le scelte
dello Stato sono legittime, in quanto razionali, eque, confortate dalla
sperimentazione e da dati rigorosi forniti dalla Comunità Scientifica,
ispirate a criteri di ragionevolezza e giustizia sociale, con la precisazione
che il Servizio Sanitario Nazionale non può prescindere da valutazioni
di tipo economico.
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Ultima annotazione: il medico può dissentire
dalla medicina ufficiale, può proporre nuove terapie, ma in questa
ipotesi deve sottoporle alla sperimentazione clinica regolata da norme
giuridiche, autorizzata solo se si vuole verificare un’ipotesi scientifica
plausibile, seria e legittima. Una struttura che faccia una sperimentazione
senza i requisiti scientifici ufficiali può, a mio giudizio, essere
ritenuta responsabile dei possibili effetti dannosi a carico del paziente.
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