SPUNTI PER UNA DISCUSSIONE IN ORDINE ALLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE RELATIVE AL CASO DI BELLA

Augusta Tognoni, magistrato
 

  • C’è però un limite, costitutivo delle scelte dello Stato, nel contemperamento del diritto dell’individuo e dell’interesse della collettività (si attinge dallo stesso art.32 della Costituzione, che recita testualmente "La Repubblica tutela la salute, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge").

  • Il concetto può essere esplicitato nel senso che la libertà del singolo è illimitata, se lo stesso provvede da "solo", ovvero con i suoi mezzi economici, alle cure; il soggetto però non può imporre le sue scelte allo Stato , che ha fissato dei principi, delle regole di intervento a difesa del diritto alla salute del cittadino.
    In altre parole il cittadino non ha il diritto di chiedere allo Stato il pagamento della cura da lui "scelta", quando questa cura non coincide con la scelta dello Stato.
     
  • Scelta che deve rispondere a criteri obiettivi, approvati dalla comunità scientifica, sottoposti a verifiche secondo i parametri, le linee guida nazionali e internazionali (regole di Helsinki, codici deontologici, decreti emanati in materia). In definitiva la "cura prevista dallo Stato" può non coincidere con la "cura scelta dall’individuo", sia pure su suggerimento del proprio medico.
  • L’autonomia del medico incontra però un limite nella disciplina del Servizio Sanitario Nazionale: ciò significa che egli può esprimere il suo libero convincimento di cura, il malato può esprimere la sua "scelta", ma le due posizioni possono trovare ostacolo nel "no" del Servizio Sanitario Nazionale alla prestazione della cura gratuita.

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  • Per sintetizzare: le scelte concordate tra curante e malato possono essere l’incontro tra la libertà del malato di curarsi come vuole e la responsabilità del medico di operare secondo "scienza e coscienza". Ma il loro accordo non giustifica la gratuita somministrazione della cura da parte del servizio pubblico.

  • L’autonomia del medico non significa che egli ha illimitata libertà di prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a carico della collettività.
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